Graduatoria finale per la selezione di n. 2 Collaboratori Amministrativi B3

GRADUATORIA FINALE

  Candidato Scritto Orale Totale
1 VERSINO ANDREA  27 30 57
2 GAVOTTO GIANCARLO 25,5 30 55,5
3 RAZZETTI ELISA 25,5 29 54,5
4 D'ISCHIA ELISA 23,5 30 53,5
5 VINASSA FABRIZIO  26,5 25 51,5
6 COLANGELO FRANCESCO M. 28 23 51
7 PAVAN PIERLUIGI 26 25 51
8 QUAGLIA MARCO 23,5 23 46,5
9 REOLON ADELAIDE  22,5 21 43,5

NOVITA' ICI 2008

NUOVO NUMERO DI CONTO CORRENTE PER IL VERSAMENTO


Si avvisano i contribuenti che da quest'anno l'I.C.I. deve essere versata sul conto corrente n. 88739339, intestato a:
EQUITALIA NOMOS SPA
RIVA PRESSO CHIERI-TO-ICI


ABOLIZIONE ICI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE


Con decreto legge n 93 del 27 maggio 2008 è stata abolita l’ICI sull'abitazione principale. Il taglio entra in vigore dal primo acconto di giugno 2008 e riguarda anche una pertinenza dell’abitazione principale (categorie catastali C/2, C/6, C/7).
Restano esclusi dallo sgravio gli immobili di categoria A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso).

L’esenzione si applica anche ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale e alle unità immobiliari di cooperative a proprieta’ indivisa adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari.

L’esenzione si applica, inoltre, alle abitazioni principali concesse in uso gratuito ai parenti sino al secondo grado in linea retta (genitori, figli, nonni, nipoti) e collaterale (fratelli e sorelle) che nella stessa hanno la residenza anagrafica (art. 22 del Regolamento Comunale ICI). Per poter beneficiare dell’agevolazione, è necessario presentare apposita istanza su modulo disponibile presso l’Ufficio Tributi e sul sito Internet del Comune (sezione Uffici Comunali - Ragioneria e tributi), entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI.

Qualora l’Ici 2008 sull’abitazione principale e sulle pertinenze fosse stata già pagata, e’ necessario presentare una richiesta di rimborso allegando copia del bollettino di versamento.

Si precisa che Equitalia Nomos ha provveduto ad inviare i bollettini ICI a tutti i contribuenti che abbiano versato l’imposta negli anni precedenti. Coloro i quali posseggano solo l’abitazione principale (ed eventualmente una pertinenza) non devono comunque effettuare il versamento.